venerdì 20 gennaio 2012

Abbandono della Nave

Negli ultimi giorni, molto si è parlato dell'abbandono della nave Concordia da parte del Comandante Schettino. Ma quanto realmente si conosce questo termine e quanto si comprende il "forte" significato dello stesso?
L'abbandono della nave è un atto previsto dal Codice della Navigazione, che solo e soltanto il Comandante può ordinare. Questo perchè, prima di impartire tale ordine è necessario verificare quale condizione sia di maggiore sicurezza per l'equipaggio. Abbandonare la nave che affonda può aiutare l'equipaggio in caso di incendio a bordo o magari in prossimità di una costa, ma in altre situazioni potrebbe essere più sicuro restare a bordo: queste valutazioni spettano proprio al Comandante.
In seguito a tale ordine, che può scaturire per le situazioni di pericolo più disparate (incendio a bordo, imminente naufragio, ecc. ecc.), tutti i membri dell'equipaggio devono eseguirlo, così come qualunque altro ordine del Comandante. Ma in questo caso, proprio il Comandante stesso, ha l'obbligo ed il dovere di abbandonare la nave per ultimo, coordinando così da bordo tutte le procedure di evacuazione.

Gli articoli 1097 e 1098 del Codice della Navigazione recitano:

Art. 1097 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante


Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni.


Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.



Art. 1098 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell’equipaggio


Il componente dell’equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un anno.


Alla stessa pena soggiace il componente dell’equipaggio dell’aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l’aeromobile in pericolo.


Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.

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